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L’agricoltura biologica rappresenta una modalità di coltivazione controllata in base a norme europee e nazionali almeno da 17 anni,  ovvero dall’entrata in vigore del Reg. Ce 2092/91, dal 1 gennaio 2009 sostituito dal Reg. Ce 834/07. Dalle norme è scaturito un Sistema di Controllo uniforme in tutta l’Unione Europea e non può essere definito biologico nessun prodotto che non provenga da un processo controllato ai sensi di quelle norme. In una fase di crescente interesse per il biologico, che dura ormai da anni, diventa molto importante discutere e approfondire il sistema con cui si garantisce ai consumatori la sicurezza dei prodotti biologici e ai produttori la semplicità di applicazione delle regole.

La certificazione in Europa

Con il nuovo regolamento comunitario, ogni Stato Membro designa una o più Autorità Competenti (Ministero e/o Regioni) responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal regolamento. Le Autorità Competenti possono a loro volta conferire le competenze ad altre Autorità di Controllo che devono offrire adeguate garanzie di oggettività ed imparzialità e disporre di personale qualificato (Organismi di Controllo). In alcuni paesi questo compito è stato affidato a organismi privati (Italia, Germania, Francia); in altri è misto (Spagna e Gran Bretagna).

Come funziona la certificazione dei prodotti biologici in Italia?

L’operatore che vuole avviare la produzione biologica nella propria azienda comunica ufficialmente la sua intenzione alla Regione e ad uno degli Organismi di Controllo autorizzati, tramite un documento che si chiama notifica. L’Organismo di Controllo procede alla prima ispezione con propri tecnici che esaminano l’azienda e prendono visione dei diversi appezzamenti, controllandone la rispondenza con i diversi documenti catastali, dei magazzini, delle stalle e di ogni altra struttura aziendale. Se dall’ispezione emerge che l’azienda ha le condizioni agro-ambientali per praticare le tecniche di agricoltura biologica, l’azienda viene ammessa nel sistema di controllo, e avvia la conversione, ossia un periodo di “disintossicazione” che, a seconda dell’uso precedente di prodotti chimici e delle coltivazioni, può durare due, tre o più anni. Alla fine di questo periodo di conversione, il prodotto può essere commercializzato come da agricoltura biologica. L’Organismo di Controllo provvede ad almeno una ispezione all’anno, anche a sorpresa, che nelle aziende più complesse sono più numerose, e preleva campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori accreditati. Le aziende agricole che producono con il metodo biologico devono documentare ogni passaggio di mezzi tecnici e di merci su appositi registri predisposti dal Ministero. Al termine di ogni visita è compilata una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell’unità sottoposta al controllo.  Qualora siano riscontrate violazioni a quanto disposto dalla normativa Comunitaria e Nazionale l’Organismo di Controllo provvederà a darme comunicazione all’Autorità competente (Regione). Le sanzioni previste dall’Organismo di Controllo variano in relazione alla gravità dell’irregolarità o infrazione e vanno dal richiamo scritto al ritiro dell’Attestato di conformità dell’azienda.

Gli organismi di controllo italiani

Gli Organismi di Controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole sul territorio nazionale sono soggetti privati con due mansioni fondamentali:

  • verificare l’idoneità e il percorso produttivo delle imprese che intendono aderire o già aderiscono al sistema di controllo per le produzioni con metodo biologico;
  • concedere l’uso dei relativi Marchi alle imprese associate, da apporre sulle etichette dei prodotti controllati e sul materiale divulgativo che le stesse intendono realizzare.

Gli Organismi di Controllo, onde evitare conflitti di interessi, non possono praticare assistenza tecnica alle aziende nè vendere prodotti o avere, in qualsiasi altra forma, rapporti di consulenza con l’azienda controllata (principio della “terzietà”). Comportamenti in violazione di tale principio vanno segnalati all’Autorità competente sul territorio ad esercitare la vigilanza. L’attività degli Organismi di controllo ricade sotto la supervisione del Ministero delle Politiche Agricole (MiPAF), delle Regioni e delle Province autonome, per le strutture situate nel territorio di propria competenza. Gli organismi di controllo devono presentare al Ministero e alle Regioni un Piano di Controllo Annuale.