La garanzia che ci troviamo davanti ad un prodotto proveniente da agricoltura biologica è data dall’etichettatura. L’etichetta dei prodotti biologici, infatti, deve riportare le seguenti indicazioni:

nome dell’Organismo di Controllo autorizzato, e suo codice, preceduto dalla sigla IT; codice dell’azienda controllata; numero di autorizzazione (sia per i prodotti agricoli freschi che trasformati); la dicitura “Organismo di Controllo autorizzato con D.M. Mi.R.A.A.F. n… del… in applicazione del Reg. Ce n. 2092/91 (che diventerà Reg. Ce 834/07).

Sono invece facoltative:

l’indicazione “Agricoltura biologica-Regime di controllo CE”; il marchio europeo. Alla fine la dicitura in etichetta potrà essere: Agricoltura biologica Regime di controllo CE (facoltativo) Controllato da XXX, Organismo di Controllo autorizzato con D.M. Mipaaf n. XXX del XXX in applicazione del Reg. CEE N. 2092/91 IT XXXZ123T000001.

Tipi di etichette

Esistono 3 tipi di prodotti da agricoltura biologica:

  1. prodotti con almeno il 95% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica;
  2. prodotti con almeno il 70% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica. In questo caso il riferimento all’agricoltura biologica non si potrà fare nella denominazione di vendita, ma solo nell’elenco degli ingredienti;
  3. prodotti in conversione. E’ obbligatoria la dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”.

Il logo europeo

La Comunità Europea ha adottato un marchio per identificare i prodotti con almeno il 95% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica. Per ora il marchio europeo è facoltativo, quindi, se si vuole avere la certezza che il prodotto sia ottenuto con metodo biologico, è opportuno controllare che l’etichetta esponga il riferimento a uno tra gli organismi di controllo operanti in Italia. Tale riferimento deve comunque comparire in etichetta, anche in presenza del marchio europeo.