I prodotti alimentari per essere etichettati e venduti come biologici devono contenere almeno il 95 per cento di ingredienti certificati bio. La percentuale si riferisce al totale degli ingredienti di origine agricola ed esclude acqua, sale, additivi ed altri ingredienti non agricoli ammessi, ecc.

Si possono utilizzare ingredienti convenzionali solo se rientrano tra quelli previsti in una apposita lista dal Reg. CE 889/08, e se i corrispondenti ingredienti bio non sono disponibili in quantità sufficiente sul mercato comunitario (es. fruttosio, olio di girasole, organismi acquatici diversi dai prodotti dell’acquacoltura ecc.).

Ai prodotti che vantano una percentuale bio superiore al 95 per cento è concessa l’applicazione di un apposito logo e label UE. L’uso di tale logo, oggi volontario, sarà obbligatorio a partire dal 1° luglio 2010 per tutti i prodotti ottenuti nell’UE.

La commercializzazione di prodotti ottenuti con materie prime in conversione all’agricoltura biologica è possibile solo se prevedono un solo ingrediente.    

Sono ammessi, inoltre, solo additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici ritenuti innocui dalla commissione UE (es. acido citrico, acido ascorbico, farina di semi di carrube, ecc.), indicati in liste apposite.